La riforma della PAC e la condizionalità

 

 

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La condizionalità è una delle novità principali introdotte a seguito dalla riforma della PAC sino dal 2003. Essa coinvolge TUTTI gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti della Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali. Di seguito gli atti da compiere:

 

BENESSERE ANIMALE

Esso ha decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 2007 e la non conformità a tali impegni comporta un meccanismo di riduzione dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore ha diritto.

Definizione di benessere: E' la condizione psico-fisica dinamica dell'animale in relazione alla sua capacità di adattarsi all'ambiente che lo circonda.

Chi ne è responsabile: Il detentore degli animali ovvero qualsiasi persona che anche temporaneamente è responsabile o si occupa degli animali.

Obblighi del detentore:

 

  1. Adottare misure adeguate a garantire il benessere dei propri animali affinché vengano evitate sofferenze o lesioni;

  2. Provvedere che gli animali siano accuditi da un numero adeguato di addetti aventi adeguate conoscenze e competenze professionali;

  3. Ispezionare gli animali ad intervalli regolari adeguati alle strutture ed al sistema di allevamento;

  4. Provvedere affinché gli animali ammalati o feriti vengano sottoposti alle cure necessarie eventualmente attrezzando locali appositi;

  5. Registrare i trattamenti effettuati secondo quando previsto dalla normativa;

  6. Assicurare agli animali la libertà di movimento ed il libero accesso alle fonti di alimentazione ed abbeverata;

  7. Utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili per la costruzione dei ricoveri;

  8. Mantenere nei locali di allevamento la circolazione dell'aria, la polverosità, l'umidità relativa, la temperatura e le concentrazioni di gas entro limiti non dannosi per gli animali;

  9. Seguire pratiche di allevamento che evitino danni o sofferenze agli animali;

  10. Allevare solo specie animali adattate all'allevamento o che in conseguenza delle loro caratteristiche lo possano essere;

  11. Ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici necessari al mantenimento degli animali, garantendone il buon funzionamento e dotandosi di sistema di riserva e di allarme;

  12. Provvedere a che le attrezzature di distribuzione degli alimenti e dell'acqua siano sufficienti ed in grado di evitare contaminazione e rivalità;

  13. Somministrare agli animali sostanze per la terapia registrate e secondo prescrizione medico-veterinaria.

Una buona protezione del benessere degli animali contribuisce - direttamente od indirettamente - alla salubrità e qualità dei prodotti alimentari ed inoltre si sta riscontrando sempre di più da parte del consumatore una pressante richiesta che gli animali destinati al consumo alimentare siano allevati in modo corretto.

 

 

 

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