Scadenziario di tutte le campagne lattiero-casearie

 

 

Fonte: Legge 119/2003 e D.M. 31 luglio 2003

 

 

Entro il...

l'Ente...

Compie il seguente atto:

     

31 marzo

la Provincia

Comunica i quantitativi individuali di riferimento agli interessati per il periodo successivo (Legge 119/03 art. 2 comma 2bis D.M. 31 luglio 2003 art. 3 comma 4)

 

 

Inserisce a sistema le Cause di forza maggiore valide per ciascun periodo e comunicate dal produttore entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento informandone l'interessato (Legge 119/03 art. 3 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 4 commi 7, 8 e 9)

 

La Regione

Deve pubblicare l'Albo degli acquirenti aggiornato (Legge 119/03, art. 4 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 5 commi 4 e 5)

 

Gli Acquirenti

Registrano nella banca dati SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi (Legge 119/03 art. 5 comma 7 e D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 10)

     

14 maggio

Gli Acquirenti

Devono aggiornare nella banca dati SIAN il registro mensile. Questa operazione dà luogo ai conteggi di fine periodo lattiero dei quantitativi di latte consegnati (Legge 119/03 art. 6 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 9 comma 1)

     

31 maggio

Gli Acquirenti

Inviano alla Provincia le dichiarazioni riepilogative del latte ritirato firmati anche dai conferenti (legge 119/03 art. 6 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 9 comma 2)

     

30 giugno

La Provincia

Comunica la decadenza della quota non prodotta (che deve essere non meno il 70% del totale di quota assegnata al produttore) (Legge 119/03 art. 3 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma 4)

     

31 luglio

L'AGEA

Comunica agli acquirenti e alle Regioni l'esito della compensazione per le consegne (Legge 119/03 art. 9 comma 5)

 

 

Comunica a tutti i produttori l'esito della compensazione per le vendite dirette (Legge 119/03 art. 10 comma 8)

     

15 agosto

Gli Acquirenti

Restituiscono ai produttori gli importi spettanti e versano eventuali importi dovuti dando comunicazione alla Provincia (Legge 119/03 art. 9 comma 6)

     

31 agosto

I Produttori

Che eseguono vendite dirette versano l'eventuale prelievo dovuto a seguito della compensazione (Legge 119/03 art. 10 comma 9)

 

 

Che non hanno prodotto nella campagna precedente comunicano l'eventuale ripresa di produzione (D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma 12)

 

15 settembre

La Provincia

Consolida a sistema le decadenze, riduzioni od azzeramenti delle quote non prodotte nel periodo precedente (D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma 4)

     

30 settembre

l'AGEA

Individua gli Acquirenti ed i produttori con vendite dirette da sottoporre a controllo relativamente alla campagna lattiera precedente

 

Riattribuisce la riserva di quote latte alle Regioni (D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma 6)

     

10 novembre

i Produttori

Devono comunicare alle cooperative ed Organizzazioni la propria intenzione di vendere la quota latte al fine di consentire l'esercizio della prelazione dai predetti Enti (D.M. 31 luglio 2003 art. 18 comma 2)

     

15 dicembre

i Produttori

Devono presentare eventuale istanza di mobilità definitiva del periodo successivo o temporanea per il periodo in corso (D.M. 31 luglio 2003 art. 20 comma 2)

 

 

Devono stipulare i contratti di vendita di quota latte (D.M. 31 luglio 2003 art. 17 comma 1)

     

31 dicembre

I Produttori

Possono chiedere eventuale proroga di causa di forza maggiore relativo al periodo precedente (D.M. 31 luglio 2003 art. 4 comma 10)

 

 

Può richiedere per il periodo successivo la gestione unitaria delle aziende (D.M. 31 luglio 2003 art. 11 comma 1)

     

15 febbraio

La Provincia

Autorizza e registra nel SIAN le richieste di gestione unitaria per il periodo successivo (D.M. 31 luglio 2003 art. 11 comma 2)

 

 

Autorizza e registra nel SIAN le vendite di quota per il periodo successivo (D.M. 31 luglio 2003 art. 17 comma 1)

     

1 marzo

I Produttori

Devono stipulare e presentare i contratti di affitto di quota in corso di campagna (D.M. 31 luglio 2003 art. 19 comma 1)

 

La Provincia

Deve iscrivere nel registro delle quote i quantitativi di riferimento aggiornati per il periodo successivo (Legge 119/03 art. 2 comma 2bis e D.M. 31 luglio 2003 art. 3 comma 3

 

 

 

 

Entro 30 giorni dalla di presentazione del mutamento di conduzione aziendale

 

La Provincia

Registra nel SIAN ed aggiorna la posizione del produttore. Il mutamento ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota 15 giorni dopo la comunicazione alla Provincia da parte del produttore (Legge 119/03 art. 10 comma 18 e D.M. 31 luglio 2003 art. 21 comma 1)

 

Entro 15 giorni dalla presentazione del contratto di affitto di quota (termine ultimo 31 mar)

 

La Provincia

Registra nel SIAN i contratti validati (D.M. 31 luglio 2003 art. 19 comma 3)

 

5 giorni dopo la stipula di vendita (termine ultimo 15 dic)

 

Il Rilevante

Trasmette alla Provincia il contratto di vendita soggetto a registrazione (D.M. 31 luglio 2003 art. 17commi 1, 2 e 5)

 

Entro 30 giorni dalla comunicazione di prelazione (termine ultimo per l'adempimento 10 nov)

 

Il Produttore

Può procedere alla vendita della propria quota a terzi (D.M. 31 luglio 2003 art. 18 comma 5)

 

Entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di pluralità e/o successione di acquirente

 

La Provincia

Effettua le verifiche e registra nel SIAN (D.M. 31 luglio 2003 art. 10 comma 5) 

 

Entro il mese successivo a quello di riferimento

 

Gli Acquirenti

Registrano nell'archivio informatico del SIAN i dati di aggiornamento del registro mensile conferenti ed i dati relativi al latte sfuso acquistato (Legge 119/03 art. 5 comma 1 e D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 3)

 

Entro 20 giorni dalle registrazioni precedenti

 

Gli Acquirenti

Possono rettificare i dati per l'ultimo mese del periodo il termine ultimo è il 14 maggio (D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 5)

 

Entro 30 giorni dalla registrazione e comunicazione degli aggiornamenti mensili

 

Gli Acquirenti

Provvedono al versamento relativo ai quantitativi prodotti in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento, inviando la ricevuta alla Provincia ed inserendo nel SIAN il dettaglio delle somme versate per ciascun produttore (Legge 119/03 art. 5 comma 2 e D.M. 31 luglio 2003 art. 6 comma 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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